Pratiche paesaggistiche
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria, regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004, deve essere richiesta da un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene per intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico.
Pratiche Paesaggistiche
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è un provvedimento amministrativo obbligatorio per intervenire in aree che sono sottoposte a tutela paesaggistica e serve a garantire un controllo sulla compatibilità dell’intervento programmato in quella determinata area con l’interesse paesaggistico tutelato.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente forniamo alcune informazioni circa caratteristiche, tempi e procedimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria.
La parte interessata presenta istanza per l’ottenimento di autorizzazione paesaggistica; l’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso.
L’amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente;
la Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, la Soprintendenza comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90); entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza, l’amministrazione competente provvede a rilasciare l’autorizzazione o negarla.
L’art. 146, comma 9 specifica che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione“.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto propedeutico al permesso di costruire o altro titolo abilitativo pertanto i soggetti richiedenti devono astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
L’art. 149 comma 1 prevede una serie di casi in cui l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta. In particolare non è necessario presentare richiesta per:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
ll dpr 31/2017 ha aggiornato la normativa vigente ridefinendo una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico per il quale non è prevista autorizzazione paesaggistica ordinaria. In particolare, il provvedimento individua:
- 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
- 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42), se sono stati realizzati lavori in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati, che hanno previsto l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.